A chi è rivolto
Clicca QUI per requisiti, domande, importo, pagamento, documenti di spesa da allegare mensilmente per il contributo asilo nido, decadenza e subentro di un nuovo richiedente, incumulabilità e trattamento fiscale del contributo.
Descrizione
Contributo per il pagamento di rette per la frequenza di servizi educativi per linfanzia 0-3 anni erogati da strutture pubbliche o private o per forme di assistenza domiciliare. È rivolto ai genitori di un minore in possesso dei requisiti richiesti.
Come fare
La domanda può essere presentata cliccando QUI o rivolgendosi agli Istituti di patronato.
In caso di più figli è necessario presentare una domanda per ciascun figlio.
Cosa serve
La domanda di contributo può essere presentata nei seguenti casi:
a) spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (cfr. l’art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017). In tale ipotesi il contributo è definito di seguito “contributo asilo nido”;
b) forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche (cfr. l’art. 4 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017). In tale ipotesi il contributo è definito di seguito “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”.
Il “contributo asilo nido” deve essere richiesto dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta.
Il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”, invece, deve essere richiesto dal genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune (cfr. l’art. 5 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).
Si evidenzia che coloro che hanno richiesto e ottenuto il “contributo asilo nido” per almeno una mensilità di un anno solare non possono richiedere il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” per il medesimo anno solare.
Servizi educativi ammessi al “contributo asilo nido”
Come precisato al paragrafo 2 della circolare n. 123/2025, a integrazione di quanto specificato al paragrafo 3 della circolare n. 60/2025, stante l’interpretazione autentica fornita dal comma 1 dell’articolo 6-bis del decreto-legge n. 95/2025, il “contributo asilo nido” è erogabile esclusivamente per la frequenza di servizi educativi per l’infanzia erogati da strutture pubbliche o private, in possesso di regolare titolo abilitativo secondo le legislazioni regionali in cui opera la struttura e riconducibili a una delle seguenti categorie elencate dall’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:
-nidi e micronidi (cfr. l’art. 2, comma 3, lett. a);
-sezioni primavera (cfr. l’art. 2, comma 3, lett. b);
-spazi gioco (cfr. l’art. 2, comma 3, lett. c, n. 1);
-servizi educativi in contesto domiciliare (cfr. l’art. 2, comma 3, lett. c, n. 3).
Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano servizi diversi da quelli indicati dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 95/2025 (ad esempio, servizi ricreativi, servizi pre-scuola, post-scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore).
Cosa si ottiene
Gli importi spettanti, determinati in base alla data di nascita del minore e al valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione applicabile alle prestazioni agevolate, neutralizzato dall’importo dell’AUU (di seguito, “ISEE neutralizzato”), sono i seguenti:
- bambini nati dal 1° gennaio 2024:
- 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con “ISEE neutralizzato” pari o inferiore a 40.000 euro;
- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con “ISEE neutralizzato” superiore a 40.000 euro, o nel caso di ISEE assente;
- bambini nati in data antecedente al 1° gennaio 2024:
-
3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) con “ISEE neutralizzato” fino a 25.000,99 euro;
-
2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con “ISEE neutralizzato” da 25.001 a 40.000 euro;
-
1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con “ISEE neutralizzato” superiore a 40.000 euro, o nel caso di ISEE assente.
Tempi e scadenze
Con il messaggio 31 marzo 2026, n. 1136, ha comunicato l’apertura del servizio per presentare la domanda per il 2026.
A partire dal 2026, le domande presentate sono valide fino al mese di agosto dell’anno di compimento dei tre anni di età del bambino.
Dovranno essere aggiornate ogni anno solare inserendo:
-
per il contributo asilo nido, le mensilità richieste;
-
per il contributo supporto presso la propria abitazione, la certificazione medica per accedere al contributo.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
- Bonus Asilo Nido > link INPS
- Messaggio INPS n. 1136 del 31/03/2026 (Apertura Bonus 2026)
- Circolare INPS n. 29 del 27/03/2026 (Istruzioni)
Condizioni di servizio
Contatti
Collegamenti
Argomenti:Pagina aggiornata il 10/04/2026