Pass disabili, tutto sulla nuova normativa: benvenuto contrassegno azzurro
* Girolamo Simonato

Le richieste di chiarimento pervenute da parte dei nostri lettori ci confermano che la normativa sul nuovo pass disabili o contrassegno per persone diversamente abili, entrata in vigore l’autunno scorso, non è ancora stata chiaramente recepita. Si premette che essa ha un valore europeo, questo si deduce anche dal contrassegno di colore azzurro e dalle sue caratteristiche.
Finalmente, dunque, uscire dai confini nazionali e spostarsi in Europa con l’auto, per i disabili non sarà più un terno al lotto tra normative e sanzioni diversa da Stato a Stato. Tra l’altro la novità sul pass disabili mette al riparo anche da sanzioni nello stesso territorio nazionale, che possono nascere dalle disuguaglianze tra comune e comune della nostra Italia. Fino a questo momento, infatti, l’erogazione dei contrassegni sono demandate ai Comuni di residenza, ognuno con le proprie regole in fatto di parcheggi, Ztl o quant’altro.
Addio quindi al vecchio pass disabili arancione, e benvenuto pass disabili azzurro, ma i tempi saranno relativamente lunghi: dalla sua entrata in vigore, i comuni avranno bisogno di tempo per adeguarsi; nel frattempo rimarranno validi i pass già rilasciati. I nuovi pass disabili , col simbolo della carrozzina bianco su sfondo azzurro, dovranno avere data di scadenza, numero di serie, nome e timbro dell’autorità nazionale e comunale che rilascerà il contrassegno. Nella parte retrostante, il nominativo e la foto del soggetto autorizzato.
Un bel passo avanti, dunque, per far sì che i diritti acquisiti non rimangano vincolati entro i confini nazionali. Va ricordato però che il pass disabili avrà validità in tutta Italia e nei paesi dell’Unione Europea che hanno aderito all’iniziativa: raccomandiamo quindi sempre di informarsi prima di recarsi in viaggio all’estero.
Una questione di privacy fa rischiare multe salate ai disabili italiani
I contrassegni europei per le auto di persone disabili devono essere omogenei, lo prevede la raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea n. n° 8546/98 – fascicolo interistituzionale n° 95/0353 -SYN, del 18 Maggio 1998. La raccomandazione citata definisce la forma del contrassegno, stabilendone il colore che deve essere azzurro chiaro, con il simbolo della carrozzina bianco su fondo azzurro scuro.
In Italia fino a qualche mese fa questa immagine non poteva essere utilizzata perché andava contro alla nostra legge sulla Privacy: il pittogramma della carrozzina identifica infatti che la persona disabile sia alla guida dell’auto ma la legge italiana non permetteva l’identificazione della natura dell’autorizzazione.
A causa di questi dettagli i disabili italiani hanno rischiato di prendere una sanzione amministrativa ed una decurtazione dei punti parcheggiando nelle strisce dedicate in un qualsiasi Stato dell’Unione Europea con il proprio contrassegno da ben 12 anni. Il pass disabili ha lo scopo di agevolare la mobilità delle persone con ridotta capacità di deambulazione e delle persone non vedenti.
Il contrassegno consente ai disabili di:
- circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi;
- circolare nelle aree pedonali, sempre che non sia stato disposto espresso divieto;
- circolare nelle zone a traffico limitato (Ztl);
- circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
- sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili, tranne nelle aree di parcheggio “personalizzate”;
- sostare nelle zone a traffico limitato (Ztl);
- sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purchè ciò non costituisca grave intralcio alla circolazione, ad eccezione delle aree in cui è esposto il pannello integrativo di zona di rimozione;
- disporre di aree gratuite, riservate, nei parcheggi o nelle zone attrezzate per la sosta con dispositivi di controllo della durata della sosta (parcometri) o con custodia dei veicoli. In queste zone deve infatti essere riservato ai disabili almeno un posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili. I posti riservati ai titolari del contrassegno sono caratterizzati da segnaletica orizzontale di colore giallo, con apposito pittogramma identificativo.
Il contrassegno non consente la deroga ai divieti di sosta previsti negli articoli 157, 158 e da altre disposizioni del Codice della strada in cui sia prevista la rimozione o il blocco dei veicoli e in casi in cui il veicolo reca grave intralcio alla circolazione, ad esempio:
- sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno 3 metri);
- sosta su passaggio o attraversamento pedonale;
- sosta in prossimità o corrispondenza di un intersezione stradale (a meno di 5 metri dall’incrocio);
- sosta in corrispondenza di dosso o curva;
- sosta in prossimità o corrispondenza di segnali stradali verticali o semaforici tali da impedirne la vista;
- sosta in corrispondenza di segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- sosta allo sbocco dei passi carrabili;
- sosta sul marciapiede;
- sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti urbani.
In tutti questi casi, quando sul veicolo è esposto il contrassegno disabili, non si ha il blocco o la rimozione del veicolo, ma in caso di grave intralcio o pericolo alla circolazione è consentito lo spostamento in un’area limitrofa sicura.
Il contrassegno disabili è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell’intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio dell’Unione europea (contrassegno di colore blu).
Il vecchio pass disabili, di colore arancione, ha valore solo sul territorio nazionale. Verrà sostituito con quello di colore blu, valido su tutto il territorio dell’Unione Europea, entro 3 anni. Il pass disabili deve essere esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza anteriore del veicolo a servizio della persona disabile.
Il certificato medico deve essere richiesto alla ASL di residenza
Possono richiedere direttamente il contrassegno speciale agli Uffici Comunali competenti, mediante la sola esibizione del verbale della Commissione di Invalidità Civile, i Cittadini che rientrino in una delle seguenti condizioni:
- 1.titolari di invalidità civile con indennità di accompagnamento per impossibilità a deambulare;
- 2.titolari di invalidità civile con indennità di accompagnamento per impossibilità a svolgere gli atti quotidiani della vita per disabilità riguardanti la sfera psico-intellettiva;
- 3.titolari di riconoscimento di cecità assoluta o parziale (visus non correggibile = o < di 1/20).
Con l’introduzione del nuovo contrassegno di parcheggio per persone invalide conforme al modello previsto dalle raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea (n.98/376/Ce del 04/06/1998 n. 151, modello europeo di colore blu) - sono variate le modalità di rilascio. In particolare è necessario che il disabile si rechi di persona all’ufficio Ztl per apporre la firma sul contrassegno.
I vecchi pass disabili, di colore arancione, verranno progressivamente sostituiti, entro 3 anni, con quelli di tipo europeo, di colore blu. Il richiedente deve presentarsi, di persona, munito di:
- documento d’identità in corso di validità
- n. 2 fototessera recenti
- certificato rilasciato, in data recente, dall’Ufficio medico legale dell’Azienda Sanitaria Locale, che attesti la capacità sensibilmente ridotta di deambulazione, oppure la cecità totale o la condizione di non vedente (con residuo visivo non superiore a 1/10), ai sensi dell’art. 381 commi 2 e 3 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada (DPR 16/12/1992 n. 495) in combinato disposto con il DPR 503 del 24/7/1996, come modificato dal DPR 30/07/2012 n. 151.
Le persone invalide a tempo determinato, in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, in possesso della relativa certificazione medica rilasciata dall’ASL di residenza, devono presentarsi all’ufficio della Polizia Municipale di residenza, munite di documento di identità in corso di validità, n. 2 fototessera e del certificato temporaneo di invalidità.
La validità del contrassegno temporaneo coincide con quella indicata sul certificato di invalidità temporanea. Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate a seguito di certificazione medica rilasciata dall’Ufficio Medico Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.
Il rilascio del contrassegno, in presenza di tutta la documentazione necessaria, è immediato. Il contrassegno è gratuito. Il contrassegno disabili ha validità 5 anni; per il rinnovo è necessario che il disabile si rechi, di persona, all’ufficio preposto con il contrassegno scaduto e con un certificato rilasciato dal medico di base che dichiara la permanenza dell’invalidità e con n. 2 fototessera recenti.
Per il rinnovo dei contrassegni temporanei è necessario produrre un ulteriore certificazione medica rilasciata dall’Ufficio medico legale dell’Azienda Sanitaria Locale.
Normativa di riferimento
- D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012 “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide”.
- Ordinanza n.38096/83 del 7 febbraio 2008 “Disciplina della zona a traffico limitato del centro storico”.
- D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.”
- D.P.R. n. 485 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.
- D.Lgs. n. 285, art. 118, del 30 aprile 1992 “Nuovo codice della strada” e successive modifiche e integrazioni.
Le novità del contrassegno europeo
L’innovazione più rilevante legata el cosiddetto “europeo” consiste nel diritto che il titolare ha di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato membro della UE in cui si venisse a trovare.
Ma le novità maggiormente visibili riguardano senz’altro il formato ed il contenuto del nuovo contrassegno: l’attuale simbolo nero della carrozzella, su tagliando arancione, viene sostituito dallo stesso simbolo di colore bianco su sfondo blu, all’interno di un contrassegno rettangolare di colore azzurro chiaro.
I dati del titolare del contrassegno, che prima erano limitati all’apposizione del nome e del cognome, ora vengono ampliati con l’aggiunta della foto e della firma del titolare medesimo. Bisogna però tenere ben presente che questi dati sensibili, tutelati dalla privacy, sono apposti sul retro (verso) del contrassegno e quindi sono sottratti alla vista, all’atto della sua esposizione sul parabrezza anteriore del veicolo. Infatti il contrassegno deve essere esposto in modo tale che sia ben visibile solo il recto (fronte) che contiene il numero di identificazione, la data di scadenza del contrassegno e i dati relativi all’Ente di rilascio.
Attenzione: i titolari di contrassegno invalidi “vecchio modello” non dovranno richiedere il rilascio del nuovo “europeo” prima del settembre 2015.
* Comandante P.L. Montagnana